Due considerazioni sulla riforma costituzionale

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08.04.2014

Leggo prese di posizioni sulla riforma costituzionale attualmente in discussione al Senato non completamente corrette che viziano il confronto ed il dibattito su di un tema cruciale.

La modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione prevede proprio una più chiara ripartizione tra le competenze statali e quelle regionali (va in quest’ottica proprio la soppressione delle c.d. materie concorrenti che hanno creato non pochi problemi interpretativi e infiniti ricorsi alla Corte Costituzionale).

L’introduzione di una clausola di supremazia, poi, è elemento presente in tutti i sitemi di tipo federale e serve appunto a dare al sistema una sua linearità conferendo all’entità sovraordinata il potere di intervenire anche su materie di competenza delle regioni quando lo richiedano specifiche esigenze di tutela nazionale. Piuttosto che criticarne la previsione, molto più utile sarebbe ipotizzare un suo temperamento prevedendo il coinvolgimento del Senato per il suo utilizzo statuendo per esempio che la legge statale che interviene in materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato debba essere approvata dalla Camera dei deputati con il voto favorevole del Senato o, in mancanza di questo, con una maggioranza qualificata.

Infine si dimentica il comma 11 dell’articolo 38 del DDL come modificato in Commissione, in base al quale le novelle introdotte dal capo IV del disegno di legge nel titolo V della parte II della Costituzione non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome sino all’adeguamento dei rispettivi statuti che deve avvenire previa intesa. Non essendo previsto un termine per adeguare gli statuti di autonomia speciale ai princìpi contenuti nel disegno di legge del Costituzionale (ivi compresa, ovviamente, la clausola di salvaguardia) è evidente come l’impatto della riforma sulle speciali, almeno sotto questo punto di vista, sia contenuto e rispettoso delle autonomie differenziate.

Dialoghi europei

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